Repetita iuvant: obbligo di assicurare il veicolo anche se custodito in area privata
20 Aprile 2023
Può un veicolo sostare nel parcheggio privato del condominio di residenza senza copertura assicurativa? La suprema Corte torna sul tema e conferma l’estensione dell’obbligo assicurativo anche in aree private
di Bianca Pascotto
L’articolo 122 del codice delle assicurazioni private non è stato modificato dal legislatore, nonostante siano intervenute due importanti e “massivamente impattanti” pronunce, che estendono l’obbligo di copertura assicurativa in ogni luogo – indipendentemente se sia strada/area pubblica o privata – in cui sia staggito un veicolo purché sia funzionante, o potenzialmente idoneo ad essere utilizzato quale strumento per la circolazione.
E le pronunce provengono dai supremi organismi che amministrano la giustizia quali la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 29 aprile 2021 C-383/19 e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 luglio 2021 n. 21983.
Molte polizze RCA coprono anche il danno provocato all’interno di aree private, ma la polizza deve essere valida e attiva ovvero l’utilizzatore del veicolo deve sapere di doverlo assicurare anche se lo custodisce in garage senza utilizzarlo.
La Cassazione[1] torna sull’argomento e conferma l’estensione dell’obbligo assicurativo anche in aree private.
Nessun commento:
Posta un commento